Whistleblower

Whistleblowing nell’amministrazione provinciale

In Italia, il c.d. „whistleblowing“ già da anni è stato introdotto e disciplinato a livello normativo quale misura generale di prevenzione della corruzione. La finalità del whistleblowing è quella di contribuire a far emergere reati e altri fatti illeciti, commessi all’interno di un’organizza­zione.

Per conseguire tale obiettivo, viene accordata una tutela legale alla persona segnalante (detta anche “whistleblower”) che ha comunicato informazioni sulla presunta commissione di questi fatti illeciti.

La menzionata tutela consiste nel fatto che la segnalazione, indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, viene trattata all’interno di una cornice che garantisce l’assoluta riservatezza. A titolo di esempio, solo il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nonché un ristretto numero dei suoi collaboratori possono essere a conoscenza dell’identità della persona segnalante. L’identità della persona segnalante non viene pertanto comunicata ad altre strutture organizzative nel corso dell’istruttoria interna, avviata in conseguenza di una segnalazione. Ciò vale anche per tutti le altre informazioni da cui possa evincersi tale identità.

Le altre strutture organizzative coinvolte nell’istruttoria dovranno quindi limitarsi a verificare la fondatezza dei fatti segnalati, riferendo in seguito gli esiti dei loro accertamenti al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza decide, infine, sul seguito da dare alle segnalazioni ricevute.

La persona segnalante è inoltre protetta da eventuali ritorsioni, la cui adozione è vietata nei suoi confronti. Nessuna misura che provoca un danno ingiusto alla persona segnalante potrà quindi essere intrapresa a causa della segnalazione.

Dalle sottostanti sezioni si possono evincere maggiori dettagli sulla vigente disciplina normativa, da ultimo oggetto di revisione ad opera del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (in seguito: d.lgs. n. 24/2023).

L’amministrazione provinciale ha adeguato la propria procedura per la presentazione e gestione delle segnalazioni di whistleblowing alle nuove disposizioni, con particolare riguardo a presupposti, modalità e limiti del whistleblowing.

A seguire la procedura per la gestione delle segnalazioni:

Whistleblowing - Procedura per la gestione delle segnalazioni di informazioni su violazioni

Canali di segnalazione 

Le segnalazioni di informazioni su violazioni possono essere effettuate in forma scritta oppure orale, utilizzando uno dei canali di segnalazione interna di seguito specificati.

Le segnalazioni in forma scritta possono essere presentate:

  • mediante l’apposita piattaforma informatica, accessibile dal seguente link: piattaforma Whistleblowing
  • mediante consegna a mano o recapito a mezzo del servizio postale. In tal caso, la segnalazione va inserita in una BUSTA CHIUSA recante la dicitura “RISERVATA PERSONALE”, e deve essere consegnata o inviata al seguente indirizzo:

Provincia autonoma di Bolzano
Segreteria generale della Provincia
c.a. Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Palazzo 1, Piazza Silvius Magnago 1 - 39100 Bolzano

Per redigere la segnalazione, la persona segnalante può compilare l’apposito modulo.

La segnalazione cartacea deve essere in ogni caso sottoscritta dalla persona segnalante e corredata di copia di un suo documento di riconoscimento. Al fine di garantire la riservatezza della persona segnalante, si consiglia di separare la segnalazione e la copia del documento di riconoscimento, inserendo quest’ultima in una seconda busta chiusa di dimensioni più piccole. La busta piccola dovrà essere inserita – unitamente alla segnalazione – in quella più grande, che andrà poi consegnata o inviata a mezzo posta all’indirizzo indicato.

Informazioni ai sensi dell’art. 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sul trattamento dei dati personali dei facilitatori, delle persone coinvolte e delle persone comunque menzionate in una segnalazione di informazioni su violazioni

Scarica le informazioni

Le segnalazioni effettuate in forma orale possono essere presentate:

  • registrando un messaggio vocale tramite l’apposita piattaforma informatica, accessibile dal seguente link: piattaforma Whistleblowing. In sede di registrazione del messaggio vocale, il software provvede automaticamente ad alterare la voce della persona segnalante, al fine di renderla non riconoscibile.
  • richiedendo un incontro diretto con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Nel corso dell’incontro, da fissarsi entro un termine ragionevole, la persona segnalante potrà rilasciare le sue dichiarazioni, di cui verrà redatto apposito processo verbale. In seguito alla stesura del verbale, la persona segnalante avrà facoltà di prenderne visione, richiedere le rettifiche eventualmente necessarie, nonché di confermarlo mediante la propria sottoscrizione.

Resta comunque ferma la possibilità per l’amministrazione di procedere alle opportune e necessarie verifiche anche in presenza di una segnalazione anonima, purché la medesima sia adeguatamente circostanziata e resa con dovizia di particolari. Gli autori di segnalazioni anonime non beneficiano peraltro delle misure di tutela previste dalla normativa in materia di whistleblowing, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16, comma 4, del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

Il canale di segnalazione esterna

In Italia, il canale di segnalazione esterna viene gestito dall’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

Ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

Tutte le informazioni utili in ordine a presupposti e modalità per effettuare una segnalazione esterna sono reperibili sul sito istituzionale dell’ANAC, al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing 

Informazioni relative alla procedura

Nell’ambito dell’amministrazione provinciale, le seguenti categorie di persone possono presentare una segnalazione di informazioni su violazioni:

  • i dipendenti dell’amministrazione provinciale;
  • i lavoratori autonomi e i titolari di un rapporto di collaborazione, i liberi professionisti e i consulenti, nonché i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso l’amministrazione provinciale;
  • i lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore dell’amministrazione provinciale;
  • le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso l’amministrazione provinciale.

Per “violazioni” si intendono i comportamenti, gli atti o le omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione provinciale e che consistono in:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • altri atti od omissioni, rientranti nei numeri 2), 3), 4), 5) e 6) dell’articolo 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24. 

Non verranno prese in considerazione ai fini dello svolgimento dell’istruttoria:

  • le segnalazioni inerenti a fatti che non siano riferibili né al personale, né all’ambito di intervento dell’amministrazione provinciale;
  • le segnalazioni presentate in forma anonima;
  • le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci, nonché quelle in cui si riferiscono fatti di pubblico dominio;
  • le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
  • le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell’allegato al d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nella parte II dell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell’allegato al d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

La persona segnalante che abbia effettuato una segnalazione di informazioni su violazioni, beneficia delle misure di protezione previste quando ricorrono le seguenti condizioni:

  • al momento della segnalazione, la persona segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell’ambito di applicazione oggettivo del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24;
  • la segnalazione è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal capo II del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

Le tutele che il d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, accorda alle persone segnalanti, consistono nelle seguenti misure di protezione:

  • Il divieto di ritorsione e la protezione dalle ritorsioni
  • Misure di sostegno
  • Limitazioni della responsabilità 
  • Sanzioni 
  • Particolari condizioni ai fini della validità di rinunce e transazioni che abbiano ad oggetto i diritti e le tutele previsti

La nozione di “ritorsione” comprende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione e che provoca o può provocare alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Possono costituire ritorsioni:

  • il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
  • il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell’orario di lavoro;
  • l’adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
  • la coercizione, l’intimidazione, le molestie o l’ostracismo;
  • la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
  • la conclusione anticipata o l’annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi.

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

Tutti i soggetti che a qualunque titolo fossero coinvolti nella gestione delle segnalazioni, ivi compreso l’organo competente allo svolgimento del procedimento disciplinare, sono tenuti a mantenere il massimo riserbo sull’identità della persona segnalante e su ogni altro dato o informazione che la possa rivelare anche indirettamente.

L’identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi direttamente o indirettamente tale identità, non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. A tal fine, in sede di avvio dell’istruttoria, si procede a separare quelle parti della segnalazione da cui sia possibile evincere le generalità e i dati identificativi della persona segnalante, dalle altre parti che contengono esclusivamente la rappresentazione dei fatti segnalati. Solo queste ultime parti vengono utilizzate ai fini dell’istruttoria.

Nell’ambito del procedimento disciplinare eventualmente instaurato in seguito alla segnalazione, l’identità della persona segnalante può essere rivelata solo nel caso in cui ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni:

  • la contestazione dell’addebito disciplinare è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione;
  • la conoscenza dell’identità della persona segnalante risulta indispensabile per la difesa dell’incolpato;
  • vi è il consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della sua identità.

Per “persona coinvolta” si intende la persona fisica o giuridica, menzionata nella segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita, o come persona comunque implicata nella violazione segnalata.

L’identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione è tutelata, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante, fino alla con­clusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione.

La segnalazione è sottratta al diritto d’accesso ai documenti amministrativi, nonché al diritto d’accesso civico semplice e generalizzato.

Fermo restando il rispetto delle previsioni soprammenzionate, nel corso dell’istruttoria la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l’acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

Entro sette giorni dalla data di ricezione della segnalazione, alla persona segnalante è rilasciato un avviso di ricevimento, in cui sono tra l’altro indicate le basi normative e le principali scansioni del relativo procedimento, le misure di protezione previste dalla normativa, nonché i recapiti che potranno essere utilizzati per eventuali comunicazioni.

Le segnalazioni manifestamente infondate e quelle rientranti nei casi di esclusione precedentemente elencati potranno essere archiviate. I provvedimenti di archiviazione sono pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale della Provincia.

A tutela della riservatezza della persona segnalante, le segnalazioni di informazioni su violazioni che interessano il personale o l’ambito di intervento di altri enti, non saranno trasmesse d’ufficio a tali enti.

La persona segnalante può in ogni momento chiedere informazioni sullo stato della trattazione della sua segnalazione.    

Entro un termine massimo di 3 mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza conclude il procedimento, provvedendo alternativamente:

  • all’archiviazione della segnalazione (secondo le modalità sopra indicate), qualora la medesima si rivelasse infondata alla luce delle risultanze dell’istruttoria;
  • all’inoltro della segnalazione all’autorità giudiziaria, alla Corte dei conti e/o all’ANAC, per i profili di rispettiva competenza, qualora la segnalazione si rivelasse in tutto o in parte fondata;
  • a dare comunicazione del fatto segnalato all’organo preposto ai procedimenti disciplinari e/o alle altre strutture organizzative competenti, ai fini dell’adozione dei provvedimenti del caso.

Dell’esito del procedimento è fornito riscontro alla persona segnalante che abbia indicato almeno un recapito.