Il sistema politico dell’Alto Adige

Sistema elettorale

I membri del Consiglio provinciale vengono eletti dalla popolazione, restano in carica cinque anni e sono scelti tra i cittadini e le cittadine che abbiano compiuto i 18 anni e siano residenti in Provincia di Bolzano ininterrottamente da almeno quattro anni.

Sino al 2003, il Consiglio provinciale veniva eletto assieme a quello della Provincia di Trento nell’ambito delle elezioni regionali; la Provincia autonoma di Bolzano e quella di Trento facevano parte della Regione Trentino-Alto Adige, il cui massimo organo legislativo era il Consiglio regionale. Gli eletti e le elette, dunque, erano innanzitutto consiglieri regionali, e solo in seconda battuta coloro che erano stati eletti in Alto Adige o in Trentino venivano rispettivamente assegnati ai Consigli provinciali di Bolzano o Trento. Con la riforma costituzionale del 2001, però, la prospettiva è stata ribaltata e sono ora le due Province ad avere un maggior peso rispetto alla Regione anche in tema di elezioni, diventando così le vere colonne portanti dell’autonomia.

A partire dalle elezioni del 2003, infatti, per la prima volta i consiglieri provinciali sono stati eletti non più come consiglieri regionali e, in seconda battuta, come consiglieri provinciali, ma viceversa come consiglieri provinciali e, di conseguenza, anche come consiglieri regionali. Situazione identica anche per quanto riguarda le iniziative legislative per la modifica dello Statuto di autonomia, che ora ricadono sostanzialmente tra le competenze dei due Consigli provinciali.

Archivio elezioni

I risultati di tutte le elezioni dal 1998 e la composizione del Consiglio provinciale dal 1948 al 2018, nonchè i rappresentanti politici dell'Alto Adige a Roma e in Europa sono elencati al seguente link:

Elezioni in Alto Adige: risultati dal 1998

Consiglio provinciale

ll Consiglio provinciale è l’unico organo di diretta investitura popolare tramite elezioni, e la sua funzione principale è quella di discutere e approvare le leggi provinciali. Il Consiglio, inoltre, elegge i membri della Giunta provinciale e ne controlla l’attività tramite, ad esempio, lo strumento delle interrogazioni.

La funzione principale del Consiglio provinciale è quella legislativa. Fino alla modifica apportata alla Costituzione Italiana nel 2001, la competenza legislativa della Provincia di Bolzano si articolava, a seconda della sua ampiezza, in primaria, secondaria e terziaria in materie espressamente elencate, mentre per le altre materie era competente lo Stato. Ora la situazione è invertita. Mentre allo Stato sono riservate delle materie espressamente elencate, come per esempio la politica estera, la difesa, il sistema valutario e tributario, l’ordine pubblico e la sicurezza, la giustizia e altre, alla Provincia spetta legiferare in tutte le altre materie. Nell’esercizio della potestà legislativa la Provincia è tenuta al rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali nonché, in determinate materie – cioè nelle cosiddette materie di legislazione concorrente – dei principi fondamentali fissati con legge dello Stato. L’esercizio di questa potestà legislativa si esprime soprattutto nell’attività di esame ed approvazione da parte del Consiglio provinciale di disegni di legge.  L'iniziativa in merito alla presentazione di un disegno di legge provinciale spetta a ciascun consigliere, alla Giunta provinciale nonché alla popolazione.

Procedimento legislativo

Ogni disegno di legge deve essere presentato alla Presidenza del Consiglio, che lo assegna quindi alla competente commissione legislativa per il previsto esame.

Le commissioni legislative vengono costituite all'inizio di ogni legislatura dal Consiglio provinciale che determina anche il numero e le rispettive sfere di competenza, stabilisce il numero dei componenti di ciascuna commissione e procede all'elezione degli stessi nel rispetto del rapporto di consistenza del gruppi linguistici in consiglio e, per quanto possibile, dei gruppi consiliari.

Le commissioni legislative esaminano ogni disegno di legge a loro assegnato entro un determinato termine, apportando al testo eventualmente anche le modifiche ritenute opportune. Al termine dei lavori il Presidente della commissione ritrasmette il disegno di legge nel testo, approvato dalla commissione, al Presidente del Consiglio, unitamente ad una relazione scritta. I membri della commissione che non hanno approvato il disegno di legge hanno la facoltà di presentare una relazione di minoranza.

Il disegno di legge viene quindi iscritto dal Presidente all'ordine del giorno del Consiglio provinciale per l'esame definitivo. Nell'aula del Consiglio, e quindi in seduta pubblica, si svolge sul disegno di legge prima una discussione generale e quindi, di norma, una discussione sui singoli articoli con proposte di emendamento presentate dalla Giunta provinciale o dai consiglieri. Approvati tutti gli articoli, il disegno di legge viene sottoposto alla votazione finale per scrutinio segreto.

Se approvata, la legge provinciale viene promulgata, senza alcun controllo preventivo da parte del Governo, dal Presidente della Provincia e quindi pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. Salvo diversa previsione, essa entra in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione. Il Governo può però promuovere avverso la legge, entro i successivi 60 giorni, giudizio di legittimità costituzionale davanti alla Corte Costituzionale, giudizio che può essere promosso anche dalla Provincia avverso una legge statale che ritenesse lesiva della propria competenza legislativa.

Funzione di controllo e indirizzo del Consiglio provinciale

Un’altra importante funzione esercitata dal Consiglio provinciale è quella di controllo sull'attività amministrativa della Giunta provinciale. Questa funzione di controllo viene esercitata dai singoli consiglieri mediante interrogazioni a risposta scritta, interrogazioni orali su temi di attualità nonchè eventualmente tramite commissioni d’inchiesta che vengono istituite su richiesta di almeno un quarto dei membri del Consiglio. La funzione di partecipazione alla funzione esecutiva rispettivamente di indirizzo viene invece esercitata mediante lo strumento delle mozioni. Con la presentazione di una mozione un consigliere intende promuovere una deliberazione del Consiglio provinciale su un determinato oggetto. Nella maggior parte dei casi questa deliberazione consiste in un invito rivolto alla Giunta provinciale  ad operare in un certo senso rispettivamente a adottare determinati provvedimenti. Interrogazioni e mozioni possono essere presentate su tutte le questioni che riguardino direttamente cittadini e le cittadine dell'Alto Adige.

Ulteriori informazione puoi trovarle nella homepage del Consiglio provinciale (link esterno).

Giunta provinciale

La Giunta provinciale è l'organo esecutivo della Provincia di Bolzano. 

Essa è formata dal Presidente della Provincia, da due Vicepresidenti, uno appartenente al gruppo linguistico tedesco e l’altro al gruppo linguistico italiano, nonché da un determinato numero di assessore e assessori. Il Presidente della Provincia e gli assessori vengono eletti dal Consiglio provinciale in distinte votazioni a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Tra gli assessori eletti  vengono eletti quindi, sempre dal Consiglio, i due Vicepresidenti della Giunta.

Il Presidente della Provincia sceglie quindi il Vicepresidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento e ripartisce con proprio decreto gli affari tra i componenti la Giunta provinciale. La composizione della Giunta provinciale deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali risultano rappresentati nel Consiglio, fatta salva la facoltà di riconoscere la rappresentanza nella Giunta provinciale al gruppo linguistico ladino anche in deroga alla rappresentanza proporzionale. Questa importante novità è stata introdotta con la riforma dello Statuto sancita con la legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, come pure quella che alla Giunta provinciale potranno appartenere ora anche persone che non siano consiglieri provinciali. Per l’elezione, sempre da parte del Consiglio provinciale, di queste persone “esterne” è richiesta però una maggioranza più qualificata rispetto all’elezione di un componente il Consiglio, ossia la maggioranza di due terzi, nonché il consenso dei consiglieri del gruppo linguistico interessato, limitatamente ai consiglieri che costituiscono la maggioranza che sostiene la Giunta provinciale.

Al seguente link è possibile trovare la homepage della Giunta provinciale della Provincia autonoma di Bolzano.

Hompage della Giunta provinciale (link esterno)

Comuni e comunità comprensoriali

Comuni

In Provincia di Bolzano vi sono 116 comuni, la cui autonomia trae fondamento dalla Costituzione, che rappresentano la comunità locale, ne curano gli interessi e ne promuovono lo sviluppo. Le 7 comunità comprensoriali, invece, svolgono compiti di carattere sovracomunale delegati dalla Provincia e dai Comuni stessi.

Ogni comune si dà il proprio statuto, che stabilisce le norme fondamentali per il funzionamento e l’organizzazione dell’ente. Gli organi del comune sono il consiglio, la giunta ed il sindaco.

Nei comuni della Provincia di Bolzano la composizione della giunta comunale deve corrispondere alla consistenza dei gruppi linguistici così come essi sono rappresentati nel consiglio comunale. Ogni gruppo linguistico ha comunque il diritto di essere rappresentato nella giunta comunale, se nel consiglio vi siano almeno due consiglieri appartenenti al gruppo medesimo.

La composizione di tutti gli altri organi collegiali all’interno dei comuni deve essere adeguata alla consistenza dei tre gruppi linguistici così come questa emerge dal più recente censimento della popolazione e questa composizione deve essere riferita al rispettivo territorio, fatta salva la possibilità di accesso agli appartenenti del gruppo linguistico ladino.

Il sindaco, eletto direttamente dagli elettori del comune, è investito di due uffici. Da una parte è il capo ed il rappresentante dell’amministrazione del comune, dall’altra è un ufficiale del governo. Il sindaco ha la facoltà di portare, come segno di riconoscimento, un medaglione con catena, ogni qualvolta appaia in pubblico come rappresentante del comune. Nell’esercizio delle funzioni statali, invece, porta la fascia tricolore. Il sindaco presta giuramento nella prima seduta del neo eletto consiglio comunale. Egli adotta i provvedimenti urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli. Dal sindaco dipende funzionalmente il segretario comunale, che è il funzionario più elevato in grado del comune.

Comunità comprensoriali

Le Comunità comprensoriali promuovono e coordinano iniziative per lo sviluppo culturale, sociale, economico ed ambientale. Analogamente ai comuni, le comunità comprensoriali sono rette da uno statuto che disciplina gli aspetti fondamentali dell’ente.

In particolare, le comunità comprensoriali svolgono compiti di carattere sovracomunale delegati dalla Provincia e dai Comuni. Sono state attribuite alle relative comunità, per esempio, diverse competenze nel settore dei servizi sociali (assistenza economica di base, servizi di cura a domicilio, istituzione e gestione dei laboratori protetti ecc.). Anche nell’ambito della tutela dell’ambiente le comunità svolgono, in base ad apposita delega da parte dei comuni, diverse attività.